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Dal 23 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

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Dal 23 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

Messaggioda Gianluca » 23/12/2023, 9:38

E' stata recepita la direttiva europea demenziale che impone l'obbligo di assicurazione a tutti i veicoli, che sianoi utiulizzati o meno, compresi quelli fermi da anni in garage o salotto!

Incollo sotto qualche articolo tratto da altre fonti
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Re: Dal 23 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

Messaggioda Gianluca » 23/12/2023, 9:39

Grande novità che riguarda la RC auto: dal 28 dicembre 2023 scatta l'obbligo anche per i veicoli fermi o parcheggiati in aree private. Ci sono tuttavia numerose deroghe
22 Dicembre 2023 - 12:45
Il 28 dicembre 2023 diventano pienamente effettive le norme del decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023, in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023, che per recepire la direttiva europea (UE) 2021/2118 introduce diverse modifiche in materia di RC auto, estendendo tra le altre cose l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi anche ai veicoli fermi o parcheggiati in aree private. Sono tuttavia previste numerose deroghe, proviamo a fare maggiore chiarezza.

Veicoli coinvolti
Ambiti di applicazione
Deroghe e sospensione della polizza
Sanzioni

NUOVO OBBLIGO RC AUTO: TUTTI I VEICOLI INTERESSATI
Nello specifico, l’articolo 193 comma 1 del Codice della Strada, che impone l’obbligo di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, fa adesso riferimento al modificato art. 1 comma 1 lettera rrr) del Codice delle Assicurazioni Private, che riporta l’elenco aggiornato dei veicoli soggetti all’obbligo della RCA:

qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, a prescindere che sia a esso agganciato o meno;
i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 184 (quindi all’incirca entro il 28 marzo 2024, anche se il termine non viene sempre rispettato). In tale tipologia di veicoli dovrebbero rientrare anche i monopattini elettrici.
Invece le sedie a rotelle per le persone con disabilità fisiche NON sono considerate veicoli e quindi NON devono essere assicurate.

OBBLIGO RC AUTO ANCHE PER I VEICOLI FERMI IN AREE PRIVATE: AMBITI DI APPLICAZIONE
Bene, una volta individuati i veicoli per i quali vige l’obbligo dell’assicurazione RC auto, il modificato articolo 122 del Codice delle Assicurazioni specifica gli ambiti di applicazione:

i veicoli sono soggetti all’obbligo della copertura assicurativa qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente;
l’obbligo si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;
l’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di RCA, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. Tali prodotti assicurativi, definiti comunemente ‘corporate’, ricomprendono per esempio le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri e scuolabus.
RC auto obbligo anche per i veicoli fermi in aree private

DEROGHE E SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Ricapitolando, dal 28 dicembre 2023, data di entrata in vigore delle norme del decreto legislativo n. 184, l’assicurazione auto è dovuta “a prescindere dalle caratteristiche del veicoloâ€, “dal terreno su cui è utilizzato†(quindi anche in aree private) e “dal fatto che sia fermo o in movimento†(quindi anche se chiuso in un garage o box privato). E riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente “in zone il cui accesso è soggetto a restrizioniâ€, come appunto una proprietà privata. Una normativa pertanto decisamente severa ma per fortuna attenuata da diverse deroghe che sono contenute nel nuovo articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni e che andiamo adesso a elencare.

Non sono soggetti all’obbligo di copertura assicurativa RC auto:

i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (p.es. quelli radiati per demolizione o per esportazione all’estero); nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente, conformemente alla normativa vigente (p.es. quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo);
i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto (ad esempio perché privi di una parte fondamentale, come può essere il motore);
veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dell’assicurato per effetto di una formale comunicazione alla compagnia assicurativa. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, sempre previa formale comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all’annualità. Anche per i veicoli d’epoca e storici iscritti negli appositi registri, il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa comunicazione da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi rispetto all’annualità. La sospensione, sia di veicoli normali che storici, si ritiene attivata dal momento in cui è registrata nell’apposita banca dati del Mimit, dopodiché la compagnia ne dà tempestiva comunicazione all’assicurato.

RC AUTO: OBBLIGO ANCHE PER I VEICOLI FERMI IN AREE PRIVATE, NUOVE SANZIONI
Infine, per quanto riguarda le sanzioni, restano quelle dell’articolo 193 del Codice della Strada per chi circola senza assicurazione obbligatoria (multa da 866 a 3.464 euro + perdita di 5 punti patente, sequestro del veicolo e ritiro del libretto. Tuttavia se la multa si paga entro cinque giorni scende a 606,20 euro). Stessa sanzione se il veicolo viene utilizzato “esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioniâ€, mentre nel caso di circolazione con un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto oppure con assicurazione sospesa la multa viene adesso aumentata del 50% e quindi sale da un minimo di 866 a un minimo di 1.299 euro (909,30 euro se pagata entro 5 giorni).

Al momento risultano comunque ancora poco chiare le modalità di controllo da parte delle autorità e di applicazione delle eventuali sanzioni. Per individuare un veicolo non assicurato e fermo in un’area privata si dovrà ricorrere a una verifica incrociata dei dati PRA e ANIA? O si interverrà solo su segnalazione? E come saranno irrogate le multe? Sono dubbi, non di poco conto, che ci aspettiamo vengano risolti con l’emanazione di una specifica circolare.
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Re: Dal 28 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

Messaggioda Gianluca » 23/12/2023, 9:42

Da moto.it
Fino ad oggi l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (RCA) ha riguardato i veicoli circolanti, compresi quelli parcheggiati in strade pubbliche. Ciò significa che in questo contesto pubblico, un’auto o una moto priva di assicurazione RCA è soggetta a sanzione amministrativa da un minimo di 866 ad un massimo di 3.464 euro. Non poco, ma giustificato dal concreto rischio di inadempienza nell’ipotesi di sinistro e quindi a vantaggio di tutta la comunità.

Questa Direttiva Europea invece entra di fatto nelle nostre case e allarga i confini della questione assicurativa anche dove non ci si aspetterebbe. Qualora infatti si possedesse una moto regolarmente iscritta nel Pubblico Registro Automobilistico, che per qualsiasi ragione venisse tenuta ferma anche per anni in un proprio spazio privato, ecco, anche in questo caso dal prossimo 28 dicembre saremo costretti ad accendere una polizza assicurativa.

In realtà bisognerà attendere regolamenti interni, nulla ancora è stato recepito dalle compagnie assicurative, tuttavia la normativa parla chiaro: “qualsiasi veicolo in grado di circolare al di là della volontà del proprietario di volerlo utilizzare, dovrà sempre essere coperto da una polizza assicurativaâ€.

Già il dire “in grado di circolare†pone un grande punto interrogativo. Se la moto non ha la batteria, oppure se smontiamo le candele d’accensione o le ruote, sicuramente non sarà in grado di circolare, quindi? chi controlla?
La questione appare piuttosto antipatica anche perché tra noi motociclisti, sono tanti gli esempi di appassionati che tengono una o più moto ferme, stazionate in garage, magari per affezione, magari ereditate dal nonno e con la classica idea di riportarle in vita “quando avrò tempoâ€. Viene anche da pensare alle numerose officine che possiedono decine di moto, ben schierate, oggetti quasi d’arredamento, vecchie special…

Con questa legge, che di fatto pone anche un bel punto di domanda sulla possibilità molto gradita ai motociclisti di sospendere l’assicurazione durante il periodo invernale o per altri motivi personali. Anche se a quanto pare si potrà sospendere la polizza per un massimo di 10 mesi sull’annualità, il rischio di uno scossone nelle abitudini e sul parco moto degli appassionati motociclisti italiani è molto concreto.

Ci saranno polizze assicurative agevolate per moto stazionate in aree private? Se sì, con quali costi? Potrebbe valere l’idea che la classica polizza Capofamiglia, quella per intenderci che ci mette al riparo nel caso in cui si verifichino danni a proprietà altrui o lesioni causate dai membri della famiglia o dagli animali domestici, possa estendersi anche ai veicoli stazionati nelle nostre aree private?

Tutto è ancora in una zona d’ombra difficile da descrivere eppure il rischio è che molti si libereranno in fretta e furia della moto che, da anni, sta lì, a prendere la polvere. Il risultato potrebbe essere quello di un indebolimento della nostra ricchezza potenziale. Così come è accaduto per le auto vecchie ma non troppo e con tanti cavalli nel motore, l’introduzione del superbollo le ha fatte sparire in pochi anni. Oppure nel campo della nautica anch’esso inaridito per le stesse ragioni e che ha visto un fuggi fuggi di tanti armatori verso porti esteri di confine.
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Re: Dal 28 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

Messaggioda Gianluca » 23/12/2023, 9:46

da Quattroruote:
RC Auto
Dal 23 dicembre sarà obbligatoria per tutti i veicoli
Si sapeva che prima o poi sarebbe accaduto, e infatti accadrà. Dopodomani. Dal 23 dicembre, tutti i veicoli dovranno essere assicurati, indipendentemente dal fatto che circolino su strade "di uso pubblico", come prevede la legge, oppure siano custoditi in un’area privata non accessibile, cosa che finora ha consentito (legittimamente) di non coprire il mezzo con una polizza per la responsabilità civile. La novità è contenuta nel decreto legislativo di recepimento di una direttiva europea emanata due anni fa, pubblicato qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale.
Cadono le zone franche. In pratica, il provvedimento modifica il Codice delle assicurazioni private proprio nella parte che, indirettamente, consente di non assicurare i veicoli che non circolano (e ricordiamo che per circolazione si intende sia la marcia, sia la sosta su strada pubblica o accessibile al pubblico). Il testo attuale recita: "I veicoli a motore [...] non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi". Nella nuova stesura, il testo cambia così: "Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i veicoli a motore [...] a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo", specifica la legge, "riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni". Insomma, una piccola, grande rivoluzione, che sposta il perno attorno a cui ruota l’obbligo di assicurazione: dalla circolazione al veicolo tout court.

Le deroghe. La legge prevede alcune deroghe esplicite. Non sono infatti soggetti all’obbligo:

I veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (quelli radiati per demolizione, ma anche quelli per esportazione);
I veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente (per esempio quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo);
I veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (i mezzi che non sono tecnicamente in grado di circolare perché, per esempio, privati del motore);
I veicoli il cui utilizzo è stato sospeso in seguito a una formale comunicazione all'assicurazione; la sospensione, specifica la legge, può essere richiesta più volte fino a un massimo di dieci mesi (per i veicoli storici il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a undici mesi);
Altre situazioni previste con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private.
Esclusi i monopattini (per ora). La norma, inoltre, individua in maniera molto più precisa i veicoli che saranno soggetti a quest’obbligo. Mentre la disposizione riguardava i "veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi", adesso si parla più in dettaglio di:

Veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come definito sopra, a prescindere che sia agganciato a esso;
I veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (per esempio i monopattini, i segway e i monowheel).
Sono escluse da quest’obbligo le sedie a rotelle destinate esclusivamente alle persone con disabilità fisiche in quanto, precisa la legge, "non sono considerate veicoli".
L'assicurazione, però, si può sospendere. Resta impregiudicata (anzi, è esplicitamente prevista e disciplinata) la possibilità di sospendere l'assicurazione durante il periodo di copertura, come già accade adesso in alcune situazioni. Ora, però, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal contraente, può essere prorogato più volte, previa comunicazione all'assicurazione da effettuare entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può avere una durata superiore a dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell'annualità di validità della polizza.

Maxi stangata per i veicoli sospesi che circolano. Infine, le sanzioni: nulla cambia sulla multa già prevista dall’articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione (866 euro di multa, che scendono a 606,20 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni, oltre alla perdita di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione). Identica sanzione se il veicolo è “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioniâ€, mentre nel caso di circolazione di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto oppure con assicurazione sospesa la multa è aumentata della metà (e quindi sale a 1.299 euro e a 909,30 con lo sconto).
Il silenzio delle istituzioni. Fin qui la norma, che suscita alcune perplessità. In primo luogo sorprende che nessuna “autorità†(governo, Ania, Ivass) ne abbia parlato, vista la platea dei veicoli soggetti al nuovo obbligo. Destano dubbi, poi, alcuni passaggi poco limpidi (per esempio quello in cui si parla di “zone il cui accesso è soggetto a restrizioniâ€) e la maximulta per chi circola con assicurazione sospesa, più alta di quella prevista per chi circola del tutto senza copertura.
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Re: Dal 28 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

Messaggioda Gianluca » 23/12/2023, 9:49

Da Gazzetta.it:
Scatta l'obbligo di assicurazione per i veicoli fermi o parcheggiati in aree private

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A partire dal 23 dicembre 2023, tutti i veicoli a motore dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, anche se non circolano o sono parcheggiati in aree private chiuse. Ecco obblighi, eccezioni e sanzioni
Christian Bianchi
22 dicembre 2023 (modifica il 23 dicembre 2023 | 00:28) - MILANO
A partire dal 23 dicembre non ci sarà più alcuna eccezione per l'assicurazione dei veicoli a motore, o quasi. La legge impone che tutti i mezzi siano coperti da una polizza per la responsabilità civile, anche se non circolano su strade pubbliche o aperte al pubblico, ma sono parcheggiati in aree private chiuse. Questa è la conseguenza del decreto legislativo che attua una direttiva europea del 2019, pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto modifica il Codice delle assicurazioni private ed elimina la possibilità di non assicurare i veicoli che non sono in marcia o che sono in sosta su strade o aree non accessibili al pubblico. Il nuovo testo stabilisce che "L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L'obbligo - precisa la legge - si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni".

A partire dal 23 dicembre 2023, tutti i veicoli a motore dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, anche se non circolano o sono parcheggiati in aree private chiuse. Ecco obblighi, eccezioni e sanzioni
Christian Bianchi
22 dicembre 2023 (modifica il 23 dicembre 2023 | 00:28) - MILANO

Assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli, anche se fermi o in aree private: cosa cambia dal 23 dicembre
RC Auto: dal 23 dicembre obbligatoria per tutti...o quasi
A partire dal 23 dicembre non ci sarà più alcuna eccezione per l'assicurazione dei veicoli a motore, o quasi. La legge impone che tutti i mezzi siano coperti da una polizza per la responsabilità civile, anche se non circolano su strade pubbliche o aperte al pubblico, ma sono parcheggiati in aree private chiuse. Questa è la conseguenza del decreto legislativo che attua una direttiva europea del 2019, pubblicato di recente sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto modifica il Codice delle assicurazioni private ed elimina la possibilità di non assicurare i veicoli che non sono in marcia o che sono in sosta su strade o aree non accessibili al pubblico. Il nuovo testo stabilisce che "L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L'obbligo - precisa la legge - si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni".

La legge stabilisce che tutti i veicoli immatricolati in Italia devono essere assicurati, ma sono previste alcune eccezioni. Non devono pagare l'assicurazione i veicoli che non circolano più (perché sono stati demoliti, esportati o ritirati) o i veicoli che non possono circolare (perché sono stati sequestrati, fermati o vietati dalle autorità). Anche i veicoli che non sono funzionanti (perché sono privi di parti essenziali come il motore) non devono essere assicurati, a condizione che lo comunichino alla compagnia assicurativa: questa comunicazione può essere fatta più volte, per un periodo massimo di dieci mesi (undici mesi per i veicoli storici).

I REQUISITI— La legge stabilisce anche le categorie di veicoli che devono essere assicurati con la responsabilità civile auto (RC Auto). Queste includono i veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, che hanno una velocità massima superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h. Inoltre, sono compresi anche i rimorchi che si usano con questi veicoli, anche se non sono attaccati. Alcuni veicoli elettrici leggeri, come i monopattini, i segway e i monowheel, sono soggetti a questo obbligo solo se lo prevede un decreto dei ministri competenti dopo un consulto con l'Ivass, l'ente che controlla le assicurazioni. Per ora, i monopattini non sono inclusi in questo obbligo. Infine, le sedie a rotelle per le persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli e quindi non devono essere assicurate.

COSTI E MULTE— Un'opzione prevista dalla legge per il contraente della polizza assicurativa è quella di sospendere temporaneamente la copertura in alcune situazioni, comunicandolo preventivamente all'assicuratore. La sospensione può essere prorogata più volte, inviando una nuova comunicazione entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può durare più di dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell'anno di validità della polizza. Per quanto riguarda le sanzioni, non ci sono modifiche alla multa prevista dall'articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione (866 euro di multa, che scendono a 606,20 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione). La stessa sanzione si applica se il veicolo è "utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso", mentre nel caso di guida di un veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto o con assicurazione sospesa la multa è maggiorata del 50% (e quindi sale a 1.299 euro e a 909,30 con lo sconto).
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Re: Dal 28 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

Messaggioda Gianluca » 23/12/2023, 9:51

Da Il Giornale
A partire da oggi, sabato 23 dicembre, entrerà in vigore per tutti gli italiani l'obbligo di dotare di assicurazione per la responsabilità civile ogni veicolo a motore di loro proprietà, inclusi quelli che risultano fermi o posteggiati in aree private chiuse.

Ciò significa che non verrà più tenuto in considerazione, come condizione per determinare l'obbligatorietà di una polizza assicurativa rc, il fatto che il mezzo circoli o meno su strade pubbliche o aperte al pubblico. Tale novità è la conseguenza dell'attuazione di una direttiva europea del 2019: il decreto legislativo, di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, modifica dunque il codice delle assicurazioni private."L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento", si legge infatti nel testo."L'obbligo i estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni".


Vi sono solo tre eccezioni a questa stringente norma. La polizza per responsabilità civile non va versata per i veicoli che non circolano più in quanto esportati, ritirati o demoliti, per quelli che non hanno l'autorizzazione a circolare, perché ad esempio sono stati fermati, sequestrati o vietati dalle autorità, o per quelli che non sono funzionanti in quanto sprovvisti di parti essenziali per il proprio funzionamento come ad esempio il motore. In questo caso il proprietario ha comunque l'obbligo di comunicarlo alla propria compagnia assicurativa. La sospensione può essere prorogata più volte, ma per ogni rinvio sarà sempre necessario inoltrare istanza alla propria assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di sospensione già determinato. Tale interruzione, tuttavia, non può essere prolungata per più di dieci mesi nell'anno di validità della polizza, che diventano undici nel caso in cui si parli di veicoli storici.

Quali sono nello specifico, secondo la legge, i mezzi che devono essere obbligatoriamente dotati di assicurazione per responsabilità civile? Si fa riferimento a tutti i veicoli a morore che si muovono sul terreno senza binari, con velocità massima superiore ai 25 chilometri all'ora oppure con peso superiore ai 25 chilogrammi e velocità massima superiore ai 14 chilometri all'ora. Inclusi nell'obbligo anche eventuali rimorchi che si utilizzano con i sopra citati veicoli, anche nel caso in cui non siano attaccati ad essi.

Le sanzioni amministrative, invece, rimangono invariate. Stando a quanto previsto dall'art.193 del Codice della strada, circolare senza assicurazione comporta il pagamento di un'ammenda da 866 euro (che possono scendere fino a 606,20 euro qualora si versi quanto dovuto entro cinque giorni) la decurtazione di punti dalla patente, il ritiro della carta di circolazione e il sequestro del mezzo.


L'obbligatorietà di essere coperti da una polizza per la responsabilità civile resta anche se il veicolo viene"utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso". In caso di guida con assicurazione sospesa, la sanzione è maggiorata del 50%: si sale quindi fino a 1.299 euro, che diminuiscono fino a 909,30 in caso di pagamento entro cinque giorni.
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Re: Dal 23 dicembre 2023 siamo obbligati ad assicurare tutte le Vespe, anche quelle in salotto!

Messaggioda DoubleG » 23/12/2023, 10:40

Bel regalo di Natale che ci hanno fatto!
Allego Gazzetta Ufficiale

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